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La consegna targhe auto senza rottamazione, fino al 2006, è stata una pratica diffusa alla quale ricorreva chi decideva di conservare l’auto tenendola ferma evitando di rottamarla ma interrompendo di fatto pagamenti e noie burocratiche. Infatti, era consentito conservare l’auto in uno spazio privato, non a contatto con altri veicoli in circolazione, previa consegnare della targa al Pubblico Registro Automobilistico, il PRA.
Il passaggio consentiva la cancellazione del veicolo dai pubblici registri a fronte della rassicurazione da parte del proprietario a non far più circolare su strada il mezzo senza targa. Una procedura rimasta in vigore fino al 2006, fino a quando cioè la nuova legislazione in merito l’ha ristretta solo a casi eccezionali.

La rottamazione dell’auto e la consegna della targa

Se fino al 2006, dunque, era consentito consegnare la targa senza rottamare il veicolo, adesso si deve procedere contestualmente anche alla rottamazione del veicolo. Secondo le regole fissate dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 2, il cosiddetto Decreto Ronchi, si deve procedere a cancellare definitivamente l’automobile dal PRA. A meno che non si rientri in una situazione particolare e vediamo quale.

Cosa fare se non si vuole rottamare?

È stato stabilito che solo in un caso molto particolare il proprietario possa decidere di non rottamare il veicolo ma di procedere solo alla consegna della targa. Si tratta del caso in cui il veicolo venga destinato all’esportazione. In via esclusiva, dunque, al trasferimento fisico di un veicolo fuori dai confini nazionali.
Questa operazione va distinta dalla rottamazione e prende il nome di “radiazione”. A gestirla ci sono agenzie di servizi specializzate o alcuni concessionari. Il costo è più o meno lo stesso della rottamazione. Il proprietario è tenuto a conseguire un apposito certificato di radiazione, il CDPD, così come accade al proprietario di un’auto distrutta e definitivamente radiata dal registro.