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Il reato di omicidio stradale è stato introdotto nel codice penale italiano nel marzo 2016. Vediamo cosa prevede la normativa, frutto di un’iniziativa popolare risalente al 2010, che invocava l’istituzione nel sistema normativo di una fattispecie di reato che disciplinasse una problematica particolarmente sensibile a livello sociale.

Omicidio stradale colposo e plurimo

La normativa prevede tre varianti corrispondenti a diversi livelli di gravità:

  • La prima fattispecie prevede la pena base già prevista dal Codice (da 2 a 7 anni), quando la morte sia stata causata da violazioni non gravi al codice della strada.
  • La seconda fattispecie invece prevede una pena dagli 8 ai 12 anni, per chi provoca la morte di una persona sotto l’effetto di droghe o alcool (con tasso alcolemico considerato grave, cioè superiore a 1,5 grammi per litro).
  • La terza fattispecie prevede poi una pena tra 5 e 10 anni, per chi provoca la morte di una persona, con uno stato di ebbrezza giudicato più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro), oppure abbia causato l’incidente per condotte di guida pericolose (eccesso di velocità, guida contromano, passaggio col rosso agli incroci, inversione di marcia su intersezioni, curve e dossi, alcuni tipi di sorpasso).

Nel caso in cui il conducente di un veicolo provochi la morte di più persone, o anche la morte di una persona e lesioni ad altri soggetti, il limite massimo di pena stabilito sale a 18 anni.

Arresto in flagranza di reato e fuga del conducente

La nuova normativa stabilisce che per l’omicidio stradale è sempre consentito l’arresto in flagranza. Quest’ultimo è consentito anche nell’ipotesi che il conducente, che ha causato la morte di una o più persone, si sia fermato a prestare soccorso.

Se il conducente omicida fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi. In ogni caso le pene non potranno mai essere inferiori a 5 anni per l’omicidio e 3 anni per le lesioni.

Perizie forzate

Qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi ai test di verifica circa lo stato d’ebbrezza o relativo all’uso di stupefacenti, la polizia giudiziaria può richiedere al PM (anche oralmente), di poter procedere ad una verifica coattiva.

Revoca della patente e sospensione cautelare

Nel caso di condanna o patteggiamento viene anche revocata automaticamente la patente, che potrà di nuovo essere conseguita dopo:

  • almeno 5 anni nel caso di lesioni
  • almeno 15 anni nel caso di omicidio
  • almeno 30 anni nelle fattispecie più gravi (in caso ad esempio di fuga del conducente)

Nelle fasi di giudizio il Prefetto può stabilire la sospensione cautelare della patente fino a un massimo di 5 anni. In caso di condanna non definitiva, la sospensione può essere prolungata fino ad un massimo di 10 anni. Il nuovo reato di omicidio stradale prevede poi il raddoppio dei tempi di prescrizione.